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Data Inizio Statistiche: 2008-06-30
Legge Finanziaria 2008 PDF Stampa E-mail

Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 (art. 1 comma 20 e seguenti):     

20. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.
21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.
22. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:

Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali Finestre comprensive di infissi

 

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Come per le modalità previste dalla legge. 449/97 relativa alle detrazioni per ristrutturazioni, anche la nuova detrazione riconosciuta dalla L. 296/2006 nell’art. 1, commi da 344 a 349, potrà essere attivata in occasione dell’effettuazione di interventi rivolti alla riqualificazione energetica degli edifici ed all’uso di fonti di energia rinnovabile. Le modalità da seguire non differiscono rispetto a quelle previste per la ormai nota detrazione del 36% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, pertanto è sempre richiesto:

- il beneficiario deve compilare una scheda allegata al decreto che è possibile anche compilare direttamente sul sito dell’Enea (www.acs.enea.it), disponibile a partire dal 30 aprile.

unitamente ai previsti allegati (delibera assembleare, tabella millesimale utilizzata per la ripartizione, D.I.A.) oppure, alternativamente, dell’autocertificazione dell’amministratore;- il preventivo invio alla A.S.L. competente per territorio della comunicazione di inizio lavori con allegata la dichiarazione di responsabilità della Ditta appaltatrice;- separata indicazione in fattura del costo della manodopera;- pagamento tramite bonifico integrato dei codici fiscali dell’amministratore, del condominio e della Ditta beneficiaria (cd. Bonifico “ristrutturazioni” con doppia ricevuta che le banche inviano all’Anagrafe Tributaria);- attestazione di conclusione dei lavori rilasciata dalla Direzione Lavori, qualora l’importo degli stessi superi i cento milioni del vecchio conio.