
Detrazione 55%

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| Data Inizio Statistiche: | 2008-06-30 |
| Legge Finanziaria 2007 |
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La Finanziaria 2007 (legge 27/12/2006, n. 296) ha introdotto alcune interessanti detrazioni fiscali sul risparmio energetico. Parliamo ora di quelle valide per gli edifici esistenti (per quelli di nuova costruzione le norme sono meno generose). I commi che le riguardano vanno dal 344 al 347 dell’articolo unico.. La prima agevolazione riguarda la riqualificazione energetica degli edifici, e quindi un insieme di opere che debbono coinvolgere non solo gli impianti termici ma anche le strutture e gli infissi di un palazzo. Va raggiunto un fabbisogno energetico inferiore al 20% di quello previsto dal Dlgs 192/2005, allegato C, comma 1, tabella 1 (una serie di formule tecniche, fuori dalla portata dei non esperti). In buona sostanza, va creato un “cappotto” di coibentazioni al tetto e alle pareti e vanno cambiati gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre vanno sostituite le caldaie centralizzate con quelle a condensazione( che recuperano il calore dei fumi di scarico, incrementando l’efficienza) e installato un impianto contabilizzato in cui ciascun condomino possa regolare o spegnere i caloriferi quando vuole. La detrazione fiscale, rateizzata in 3 anni, ed è pari al 55% della spesa (che comunque non può superare i 100mila euro). La seconda agevolazione è limitata alla sola coibentazione di pavimenti, pareti e infissi, raggiungendo certi obiettivi di “trasmittanza termica” prefissati dalla stessa Finanziaria (la trasmittanza è una misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie). In tal caso il 55%di detrazione è applicabile a un tetto massimo di 60mila euro di spesa. Identici criteri anche per chi installa dei pannelli solari. Sono esclusi i pannelli fotovoltaici, per i quali valgono agevolazioni del tutto diverse, stabilite da altre norme (raggruppate nel cosiddetto “conto energia”, con il quale si paga l’utente in misura proporzionale ad ogni chilowatt prodotto, anche se utilizzato per riscaldare la propria casa). L’ultima misura riguarda la rottamazione della vecchia caldaia e la sua sostituzione con un modello a condensazione (sempre il 55% su 16.500 euro di tetto di spesa). Tra i requisiti per ottenere tutte queste detrazioni c’è quello di far redigere, da un tecnico abilitato, la certificazione energetica dell’edificio (i cui costi divengono però detraibili). Per le misure non direttamente connesse al settore industriale e commerciale dovrebbero valere gli stessi criteri previsti per il 36%sulle ristrutturazioni. Vantaggi da pesare Il costo di un intervento di riqualificazione energetica di un immobile (55% di detrazione) può essere, grosso modo, il doppio di quello di un intervento tradizionale di rifacimento di un impianto di riscaldamento (che si avvantaggia del solo 36 per cento). Fatti i debiti calcoli,sembrerebbe che per rendere indifferente la scelta tra le due detrazioni fiscali bisognerebbe che la riqualificazione energetica costasse “solo” il 42% in più, mentre è da ipotizzare una spesa di almeno il 100% in più. Ma le cose non stanno così. Infatti, oltre alla maggiore detrazioni, vi sono altri vantaggi. Innanzitutto il tetto massimo di spesa su cui si esercita la detrazione (100 mila euro anziché 48 mila). Il secondo vantaggio è che lo sconto fiscale si incamera in tre rate annuali (anziché in dieci). Il terzo, molto più decisivo, è che si consegue per anni un risparmio energetico più radicale, cioè una bolletta meno salata del metano o del gasolio. Quindi i costi sopportati in più si ammortizzano in pochi anni.
Agli adempimenti sopra descritti si aggiunge la certificazione da parte del tecnico abilitato in merito alla rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti e l’ottenimento, da parte del Condominio, della certificazione energetica dell’edificio rilasciata dalla Regione ovvero dell’attestato di qualificazione energetica predisposta da un professionista abilitato nella quale vengono indicati i fabbisogni energetici primari, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico. Gli interventi ammessi devono essere finalizzati ad un minor consumo di energia e vengono di seguito elencati distinti per tetto massimo di spesa agevolabile: interventi agevolabili fino ad un limite di 60.000,00 euro effettivamente spesi (IVA compresa): interventi agevolabili fino ad un limite di 30.000,00 euro effettivamente spesi (IVA compresa):
La sostituzione di vecchie caldaie con le nuove a condensazione che abbiano determinati rendimenti energetici (l’opera più probabile nei condomini, ma anche in villette uni o bifamiliari). Nei condomini per le parti comuni ciascuno dei proprietari può raggiungere il tetto di spesa, quindi non c’è il rischio di spender troppo anche se si interviene, in modo organico, su tutto l’impianto. La semplice sostituzione della caldaia non basta. Innanzitutto perché le norme (prima tra tutte il Decreto dell’Economia e Finanze 19 febbraio 2007, ma non solo), richiedono altri requisiti. Poi perché per conseguire un reale risparmio rispetto al passato, occorre che tutto l’impianto sia correttamente calibrato, tenendo conto delle sue caratteristiche attuali nonché di quelle dell’edificio che lo contiene, per progettare il futuro. Il decreto ministeriale pone diversi requisiti aggiuntivi. E cioè: A) devono essere installati generatori a condensazione con una determinata «potenza termica utile nominale». Attenzione: non tutte le caldaie a condensazione raggiungono tale obiettivo; B) devono essere installate valvole termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per gli impianti a pavimento. Nel caso di impianti costruiti abbastanza recentemente, è facile che le valvole termostatiche esistano già. Se però l’impianto è di vecchio tipo, l’installazione su tutti i caloriferi può comportare una spesa non indifferente. C) L’impianto deve avere determinate caratteristiche: bruciatore di tipo modulante, regolazione climatica sul bruciatore, pompa di tipo elettrico a giri variabili. Tutti questi dispositivi, che mirano a far sì che il bruciatore non funzioni al massimo regime, ma quanto basta, non sono un grosso problema, se non altro perché sono normalmente da prevedere, in caso di installazione di una caldaia a condensazione: 4) È esclusa la trasformazione, dell’impianto da centralizzato ad individuale o autonomo. La circolare n 36 del 31 maggio 2007 aggiunge che non è premiata dal 55% la prima installazione di un impianto termico dove non esisteva. Ma non bisogna dimenticare le prescrizioni dell’allegato l’allegato I al Codice dell’energia, valide per la sostituzione di qualsiasi generatore di calore, di qualunque tipo esso sia.. interventi agevolabili fino ad un limite di 100.000,00 euro effettivamente spesi (IVA compresa): Quale che sia la tipologia di intervento attuata, la detrazione, con le medesime modalità di calcolo valide per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (principio di cassa), è elevata al 55%. |





