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ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Risparmia il 55%

L'attestato di certificazione energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto delle norme attuative imposte dalla regione di competenza, attestante la prestazione in termini di energia assorbita ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti il seguente attestato è neccessario per accedere alle detrazioni fiscali del 55% sulle spere sostenute per i seguenti interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti:

 Interventi su strutture opache (muri, coperture e pavimenti)
 Sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento
 Interventi di riqualificazione energetica globale

Il rilascio del Certificato Energetico non è invece richiesto per accedere alle detrazioni sui seguenti interventi:*

 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
 Sostituzione di infissi e serramenti


Attestato di certificazione energetica è comunque obbligatorio in caso di:

 Nuove costruzioni, ristrutturazioni, munutenzioni straordinarie* (dal 1 settembre 2007)

( A decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso (rogito) dell’intero immobile sarà necessario produrre un attestato.
Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;)


 Compravendita del Bene:

(a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2 sarà necessario produrre un attestato;)


 Dal 1 luglio 2009 anche per la compravendita dei singoli appartamenti

( A decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso (rogito) delle singole unità immobiliari sarà necessario produrre un attestato;)


 Affitto o Usufrutto dei singoli appartamenti

(a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare sarà necessario produrre un attestato.)


 Contratti Servizio Energia nuovi o rinnovati (dal 1 gennaio 2008)

(a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati sarà necessario produrre un attestato;)


L'attestato di certificazione energetica deve quindi essere prodotto ogni qualvolta si deve compiere un'oprazione di rogito.  

Normativa relativa all'attestato di certificazione energetica
Gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:

 limitatamente alla nuova posizione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati.

 all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente.


ALTRE CERTIFICAZIONI

Dichiarazioni di conformità degli impianti

 Sono garanzia di regolarità dell'impianto (elettrico, termico, gas, idro-sanitario ecc...) e quindi di maggior sicurezza.
 Vanno conservate ed esibite in caso di incidenti e controlli, e consegnata in caso di trasferimento dell'immobile o, in coppia, a chi utilizza i locali (affitto, usufrutto ecc...)

C.P.I.
Certificato Prevenzione Incendi

E' obbligatorio per i condomini con più di 9 autorimesse.
Il N.O.P. sta per scadere!
Il D.M. del 29 Dicembre 2005 ha già introdotto il definitivo superamento del regime del nulla osta provvisorio.


L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di corrente.

*SosInterventoCasa può fornire professionisti qualificati per l'esecuzione di tutti gli interventi elencati, ricordando che per accedere alle detrazioni fiscali si devono rispettare i vincoli previsti per legge.

  "I NOSTRI TECNICI RISPONDONO"